Le mie mappe


Carrello richieste consultazioni

Regioni:

Naviga:


Ultime Acquisizioni
Storia della cartografia
I cartografi
Eventi
Edizioni Accimo
Brochure MB
Contatti
Glossario
Sitemap


COEDISAR - Diritti

Diritti di riproduzione


Il diritto di riproduzione è uno dei principali e più "famosi" diritti patrimoniali che spetta all'autore. L'articolo 13 l.a. che si occupa appunto di tale diritto è stato oggetto di modifica da parte del citato d.lgs. 68/03. In precedenza, questa norma affermava che "il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia e ogni altro procedimento di riproduzione".
Oggi, invece, esso recita: "Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia e ogni altro procedimento di riproduzione". La modifica è quantitativamente poco intuibile, poichè vengono aggiunte solo alcune parole alla disposizione previgente. A ben guardare, però, le poche parole aggiunte appaiono di notevole rilevanza, poichè si precisa meglio (riprendendo alla lettera le parole della direttiva) l'oggetto del diritto di riproduzione in copie; infatti, esso consiste nella moltiplicazione in copie, che deve essere "diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma". Quindi, abbracciando in maniera quasi esaustiva tutti i casi in cui vi possa essere un'attività di copiatura di un'opera.


Si fanno ora alcuni esempi di diritto di riproduzione.


Diritti meccanici
I "diritti meccanici" sono generalmente intesi come quei diritti che ha l'autore di riprodurre il proprio lavoro nella forma di registrazioni (fonogrammi o fissazioni audiovisive) prodotte "meccanicamente" nel senso più ampio del termine, incluse le procedure elettro-acustiche ed elettroniche. Il più tipico e il più economicamente importante diritto di riproduzione meccanica è il diritto dei compositori di pezzi musicali di autorizzarne la registrazione sonora.
Il d.lgs. 68/03 ha precisato in maniera chiara quelle che sono le facoltà degli autori per quanto concerne la registrazione delle proprie opere. Il nuovo articolo 61 della l.a. (modificato appunto dalla novella del 2003) afferma che l'autore ha il diritto esclusivo di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata (lett. a)). Si tratta di un'importante precisazione che vuole adeguare sensibilmente la nostra legislazione sui diritti d'autore alle (potenzialmente infinite) evoluzioni che la tecnica ci riserverà nel futuro e che utilizziamo nel presente.


Diritti di riproduzione reprografica e diritti coinvolti nella home taping.
La riproduzione domestica di registrazioni sonore o audiovisive (home taping) pregiudica seriamente il legittimo diritto degli autori sulla riproduzione delle proprie opere. Secondo la Convenzione di Berna (articolo IV dell'Annesso) in questi casi le Nazioni devono predisporre mezzi giuridici per eliminare tali pratiche pregiudizievoli ovvero devono prevedere in capo agli autori un diritto a una congrua remunerazione.
La prima Nazione a introdurre una tale compensazione fu la Repubblica Federale Tedesca nel 1965, la seconda l'Austria, nel 1980, la terza l'Ungheria, nel 1982, e da allora altri Paesi hanno seguito più o meno gli stessi passi (Congo, Francia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia) o hanno preparato disegni di legge con questo effetto.
I Paesi che hanno introdotto royalties per l'home taping hanno riconosciuto che gli introiti sono giustificati per quanto riguarda le registrazioni sia audio sia video. Nel 1965 la Repubblica Federale Tedesca ha introdotto tasse sugli apparecchi hardware, cioè sugli apparecchi di registrazione; nel 1985, poi, ne sono state introdotte altre sui mezzi di registrazione (blank tapes). L'Islanda, il Portogallo e la Spagna hanno introdotto royalties sia sugli apparecchi hardware sia sui mezzi di registrazione, mentre altre Nazioni (Congo, Finlandia, Francia e Ungheria) hanno ristretto la loro applicazione ai mezzi di registrazione.


Il diritto di riproduzione nella comunicazione fra computer.
La definizione riportata dall'attuale articolo 13 l.a., come si è evidenziato supra, è stata elaborata proprio per essere applicata al mondo di Internet (e, più in generale, alle evoluzioni tecnologiche a lungo termine). Infatti, essa fa riferimento a riproduzioni effettuate con qualunque mezzo, dunque facendovi rientrare anche quella realizzata mediante il computer, che può essere permanente o temporanea.
In precedenza, però, prima che venisse introdotta questa nuova formulazione della norma, ci si interrogava a lungo circa l'applicabilità della disciplina previgente al fenomeno di Internet. Si affermava, infatti, che quella normativa, anche se precisa e lungimirante ("ogni altro procedimento di riproduzione"), non era adatta a disciplinare le riproduzioni di opere che si generano quando si "naviga" su Internet. Nella comunicazione fra computer in rete, infatti, si va oltre il concetto di "copia", che è sempre stato riferito alla materialità di un supporto. La realtà odierna, infatti, è fatta da nuove forme di riproduzione quali la memorizzazione sull'hard disk e la visualizzazione di un file sul monitor, che sono costituite esclusivamente da impulsi elettrici.

Diversi allora furono i tentativi di risolvere questa impasse.

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, 2001/29/CE5 (poi recepita in Italia con il più volte citato d.lgs. 68/03), infine, diede una definizione compiuta di riproduzione all'articolo 2: "Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sottoelencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti, interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite".
La riproduzione in "qualunque…forma" implica anche la duplicazione, per esempio, di un bene immateriale in un altro bene immateriale, come i file (senza che venga fissato il bene immateriale in un supporto fisico e poi prodotto in copie con contenuto analogo).
Nella Direttiva anzidetta si è cercato di trovare un equilibrio fra i diritti degli autori e quelli degli utenti, fissando alcune eccezioni e limitazioni, che gli Stati membri dovrebbero applicare in modo coerente (considerando 32) e che non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti (considerando 44).

L'articolo 5, comma 1, afferma: "Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:
a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali".
Vi ricadono, quindi, le ipotesi di semplice visualizzazione di una pagina web sul monitor (browsing), perchè atto di riproduzione temporanea privo di rilievo economico proprio, con lo scopo di consentire la trasmissione in rete o l'utilizzo legittimo di un'opera.